statuto

FONDAZIONE "SAN DOMENICO"



Articolo 1
Costituzione



È costituita una Fondazione denominata "San Domenico", con sede in Crema, via Verdelli 2. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
Le finalità  della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Lombardia.



Articolo 2
Delegazioni e uffici



Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità  della Fondazione, attività  di promozione nonchè di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.



Articolo 3
Scopi



La Fondazione si propone di sostenere e incrementare l'attività  del Teatro San Domenico, con rife-rimento alla prosa, alla danza, alla musica, alla letteratura, alla cultura e alle arti in generale, e dell'Istituto Musicale  L. Folcioni, nonchè la direzione amministrativa e organizzativa dell'attività  didattica della scuola stessa
Tale attività  si articolerà  secondo un progetto artistico integrato di produzione, distribuzione, ag-giornamento, formazione, promozione e ospitalità , tenendo conto del patrimonio e delle espressioni culturali e artistiche della realtà  cremasca e dei territori circostanti. A tali fini la Fondazione, avvalendosi della partecipazione di enti e/o privati, gestirà  e garantirà  la sede teatrale nonchè la direzione amministrativa, artistica e organizzativa delle attività , comprensiva delle manifestazioni sperimentali nei settori di cui al primo comma. La Fondazione intende altresi promuovere il recupero e la valorizzazione, strutturale e culturale, del-le infrastrutture teatrali cremasche, anche provvedendo a elaborare circuiti di manifestazioni a carattere sovracomunale, onde favorire, tra l'altro, una qualificata e agevole partecipazione del pubblico.
La Fondazione potrà  anche instaurare rapporti e collaborazioni con altri organismi, in una logica di interazione con le comunità  culturali provinciali, regionali, nazionali ed estere, anche al fine di pro-iettare l'operatività  culturale cremasca in ambito internazionale.



Articolo 4
Attività  strumentali, accessorie e connesse



Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà  tra l'altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà  o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività ;
d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività  sia rivolta, diret-tamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesi-ma; la Fondazione potrà , ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli or-ganismi anzidetti;
e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società  di persone e/o capitali nonchè par-tecipare a società  del medesimo tipo;
f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a fa-vorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;
g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività  di com-mercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;
h) svolgere ogni altra attività  idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità  istituzionali.

Articolo 5
Vigilanza



La Regione Lombardia vigila sull'attività  della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile.

Articolo 6
Patrimonio



Il patrimonio della Fondazione è composto:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre uti-lità  impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può es-sere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo stato, da enti territoriali o da al-tri enti pubblici.

Articolo 7
Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività  della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi dei Fondatori e dei Partecipanti;
- dai libri, manoscritti e simili di proprietà  della Fondazione ovvero dalla medesima a qualsiasi ti-tolo posseduti;
- dai ricavi delle attività  istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.


Articolo 8
Esercizio finanziario



L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro tale termine il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore. Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà  essere depositata nei modi di legge.  Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fonda-zione o da membri del Consiglio d'Amministrazione, non possono eccedere i limiti degli stanzia-menti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricosti-tuzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito delle gestioni precedenti, prima che per il potenziamento delle attività  della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incre-mento o il miglioramento della sua attività . àˆ vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonchè di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.



Articolo 9
Membri della Fondazione



I membri della Fondazione si dividono in:
-    Fondatori;
-    Partecipanti.



Articolo 10
Fondatori



Sono Fondatori il Comune di Crema, la Provincia di Cremona e coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo.
Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata dal Consiglio d'Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di dotazione o anche al Fondo di gestione, con un impegno di triennio in triennio, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d'Amministrazione stesso ai sensi dell'articolo 16 del presente Statuto. Per l'approvazione della delibera di cui sopra è in ogni caso necessario il voto favorevole di almeno due dei Consiglieri eletti dal Consiglio Comunale di Crema. I Fondatori decadono nel caso di mancata rinnovazione del contributo al fondo di dotazione ovvero al Fondo di gestione al termine del triennio suddetto.



Articolo 11

Partecipanti



Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità  della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità  e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'attività , anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio d'Amministrazione determinerà  con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività  e partecipazione alla Fondazione.
La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.


Articolo 12
Partecipanti esteri



Possono essere nominati Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonchè gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.



Articolo 13
Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione



I Partecipanti possono intervenire nelle iniziative della Fondazione, come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, appartenenti o gestiti dalla Fondazione.



Articolo 14
Esclusione e recesso



Il Consiglio d'Amministrazione decide a maggioranza l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
-    morosità ;
-    inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
-    comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
-    estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
-    apertura di procedure di liquidazione;
-    fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fal-limento.
I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
Il Fondatore Comune di Crema non può essere escluso dalla Fondazione.



Articolo 15
Organi della Fondazione



Sono organi della Fondazione:
-    il Consiglio d'Amministrazione;
-    il Presidente;
-    il Collegio dei Partecipanti;
-    il Revisore dei Conti;
-    la Commissione Consultiva, ove costituita.

Articolo 16
Consiglio d'Amministrazione



Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, fino a un massimo di undici.
La composizione sarà  la seguente:
-    tre membri eletti dal Consiglio Comunale di Crema;
-    un membro designato dall'Amministrazione della Provincia di Cremona;
-    un membro designato da ciascuno degli altri Fondatori;
-    fino a due membri eletti dal Collegio dei Partecipanti.
Qualora i Fondatori, diversi dal Comune di Crema e dalla Provincia di Cremona, siano in numero superiore a cinque, tali Fondatori in apposita riunione designeranno i loro rappresentanti di modo che i membri del Consiglio d'Amministrazione non superino il numero complessivo di undici.
I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica tre anni, salvo revoca da parte del-l'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.
Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riu-nioni consecutive del Consiglio d'Amministrazione può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio d'Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla co-optazione di altro/i Consigliere/i che resterà /anno in carica sino allo spirare del termine degli altri.
Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare provvede a:
-    stabilire le linee generali dell'attività  della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nel-l'ambito degli scopi e delle attività  di cui agli articoli 3 e 4;
-    approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
-    fissare i criteri per divenire Fondatori e Partecipanti alla Fondazione ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente Statuto e procedere alla relativa nomina;
-    deliberare in ordine all'accettazione di eredità , legati e donazioni nonchè all'acquisto e all'alie-nazione, a maggioranza dei due terzi, di beni mobili e immobili;
-    individuare e regolamentare i dipartimenti operativi ovvero i settori di attività  della Fondazione;
-    nominare il Revisore dei Conti;
-    nominare il Segretario, determinandone le attribuzioni, la natura e la durata dell'incarico;
-    nominare al proprio interno il Presidente e un Vicepresidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento;
-    nominare eventuali consulenti artistici o tecnici;
-    deliberare l'eventuale assunzione di personale;
-    deliberare eventuali modifiche statutarie;
-    deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
Le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente, l'approvazione del conto consuntivo, le mo-difiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono valida-mente adottate con il voto favorevole di una maggioranza qualificata dei tre quarti dei componenti il Consiglio d'Amministrazione, di cui 2 membri eletti dal Consiglio Comunale di Crema.
Il Consiglio d'Amministrazione può delegare parte dei propri poteri a un Comitato Esecutivo com-posto di tre membri tra cui il Presidente.

Articolo 17
Convocazione e quorum



Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di al-meno metà  dei suoi membri, senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei e con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che que-sta sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli inter-venuti, purchè sia presente almeno uno dei membri eletti dal Consiglio Comunale di Crema. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e, in caso di parità , prevale il voto del Presiden-te. àˆ fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16.
Le deliberazioni constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito libro da tenersi con le modalità  previste per l'omologo libro delle società  per azioni.



Articolo 18
Presidente



Il Consiglio d'Amministrazione nomina al proprio interno il Presidente, che è anche il Presidente della Fondazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità  amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vicepresidente, il quale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.



Articolo 19
Commissione Consultiva



Ove risulti utile e opportuno ai fini dello svolgimento dell'attività  della Fondazione ai sensi degli arti-co-li 3 e 4 del presente Statuto, il Consiglio d'Amministrazione può istituire la Commissione Consultiva. La Commissione Consultiva è organo consultivo e di garanzia della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio d'Amministrazione tra persone ita-liane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio in ambito culturale e artistico ovvero nelle materie d'interesse della Fondazione. La Commissione Consultiva svolge attività  di consulenza e collabora con il Consiglio d'Amministra-zione e con il Segretario nella definizione dei programmi e delle attività  della Fondazione. In partico-lare essa svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e a ogni altra questione per la quale il Consiglio d'Amministrazione ne richieda espressamente il parere. I membri della Commissione Consultiva durano in carica per un periodo stabilito dal Consiglio d'Am-ministrazione e sono riconfermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità  o revoca. La Commissione Consultiva si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione per predi-sporre il programma annuale delle attività , tese alla qualificazione della Fondazione, da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione e per definire altresi gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza. Dovrà  inoltre riunirsi ogniqualvolta ne facciano richiesta motivata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno tre dei suoi componenti, il Presidente della Fonda-zione o il Segretario.

Articolo 20
Collegio dei Partecipanti



Qualora alla Fondazione partecipino altri soggetti ai sensi dell'articolo 11 del presente Statuto, il Consiglio d'Amministrazione istituisce il Collegio dei Partecipanti.
Esso è costituito da tutti i partecipanti alla Fondazione e si riunisce almeno una volta all'anno. Il Collegio è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.
Al Collegio dei Partecipanti spetta il compito di eleggere i propri rappresentanti all'interno del Consiglio d'Amministrazione.
Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività , programmi e obiettivi della Fondazione, già  delineati ovvero da individuarsi.
Il Collegio è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato in periodo non re-cante pregiudizio all'attività  della Fondazione stessa.

Articolo 21
Revisore dei Conti



Il Revisore dei Conti è scelto e nominato dal Consiglio d'Amministrazione tra persone iscritte nell'elenco dei Revisori Contabili ed estranee alle componenti del Consiglio. Il Revisore vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua veri-fiche di cassa. Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione. Il Revisore resta in carica tre anni e può essere riconfermato per due volte.

Articolo 22
Clausola arbitrale



Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, e-secuzione e validità , saranno deferite a un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri cosi desi-gnati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Crema, al quale spetterà  altresi la no-mina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità .
La sede dell'arbitrato sarà  Crema.



Articolo 23
Scioglimento



In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà  devoluto, con de-liberazione del Consiglio d'Amministrazione, al Comune di Crema per fini di pubblica utilità  o a essi donato o affidato tramite appositi accordi.



Articolo 24
Clausola di rinvio



Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le nor-me di legge vigenti in materia.

Articolo 25
Norma transitoria



In sede di costituzione, i Fondatori nomineranno i primi componenti del Consiglio d'Amministra-zione nonchè il Presidente della Fondazione. I componenti gli organi cosi nominati potranno operare immediatamente e validamente nella composizione determinata nell'atto costitutivo, anche inferiore a quella stabilita dallo Statuto, e resteranno in carica per i primi tre esercizi.


 

 
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